le 10 nuove sentenze della Corte di Cassazione sulla responsabilità medica
Quando l’ospedale deve risarcire un errore medico? In caso di interventi sbagliati, diagnosi fatte in ritardo, diagnosi errate ed esami non prescritti.
L’11 Novembre 2019 la terza sezione civile ha depositato dieci sentenze (dalla 28985 alla 28994) che chiariscono delle questioni sui risarcimenti medici finora rimaste poco chiare e irrisolte.
La prima sentenza, la 28985, dichiara che c’è un doppio danno se viene violato il consenso informato. Il medico deve informare il paziente altrimenti può causare un danno alla salute o un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.
Con la sentenza 28986 la Cassazione chiarisce come calcolare un danno quando l’errore medico aggrava una lesione o menomazione già esistente del paziente. Per la liquidazione occorre stimare in punti percentuali l’invalidità del paziente (sommando la menomazione precedente e l’illecito) e convertirla in denaro, stimare l’invalidità precedente in punti percentuali e convertirla in denaro e infine sottrarre questo importo a quello finale complessivo.
La terza sentenza, la 28987, chiarisce che la responsabilità in caso di errore medico, va attribuita in modo paritario tra il medico e la struttura sanitaria. La ripartizione dell’onere risarcitorio tra Struttura e Medico, va risarcita anche in caso di accertata responsabilità colposa di quest’ultimo.
La Cassazione nella sentenza 28988 chiarisce come risarcire al danno al neonato subito al momento del parto, a seguito di una manovra sbagliata. La misura del risarcimento può essere aumentata in caso di conseguenze dannose e risarcita in modo adeguato in base alla stima del danno biologico e queste conseguenze risultino straordinarie ed eccezionali.
Se il paziente si ammala durante il ricovero ospedaliero?
Nella sentenza 28989 la Cassazione esplicita ciò che avviene durante il ricovero. Se durante il ricovero insorge una nuova malattia, il paziente deve provare il nesso di causalità tra la nuova malattia e la responsabilità dei sanitari. Se la struttura sanitaria vuole essere esente da questa responsabilità deve dar prova che il proprio inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.